In assenza di specifiche disposizioni contrattuali e con riferimento ai principi di carattere generale, si deve ritenere che le ferie debbano essere riproporzionate in relazione alla durata dei periodi di congedo di cui i dipendenti usufruiscono e che non danno diritto alla maturazione delle stesse, quali le previsioni di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001.
Leggiamo nel parere che si deve “procedere all’individuazione della quantità delle ferie spettanti per mese, tenendo conto dell’incidenza in ciascuno di essi degli eventuali periodi di assenza che non danno luogo a maturazione di ferie”, come per l’appunto i congedi fino a 2 anni per l’assistenza ad un congiunto che versa in condizioni di disabilità gravi.
La base di riferimento è costituita dalle seguenti cifre: ai dipendenti spettano 2.66 giorni di ferie mensili in regime di settimana lunga (cioè 6 giornate lavorative) e 2.33 giorni di ferie mensili in regime di settimana corta (cioè 5 giornate lavorative).
Di conseguenza, si deve procedere nel calcolo delle ferie spettanti. Tale risultato può essere sommato con i resti derivanti dalla applicazione della disposizione per le altre mensilità.