Sulla base del nuovo testo dell’articolo 1, comma 15 quater, del DL n. 244/2016 viene consentito l’ampliamento fino a 5 anni del termine entro cui regioni ed enti locali possono dare corso al recupero delle somme illegittimamente inserite nei fondi per la contrattazione decentrata. Ricordiamo che il comma 1 dell’articolo 4 del DL n. 16/2014 impone di dare corso al recupero delle somme illegittimamente inserite nel fondo per la contrattazione decentrata entro lo stesso numero di anni in cui la illegittimità ha prodotto i suoi effetti.
La disposizione consente questa proroga solamente alle amministrazioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa per il personale previste dal citato comma 1 dell’articolo 4 del DL n. 16/2014. Rimane fermo per tali amministrazioni l’obbligo di dare corso interamente ai recuperi previsti, per cui non vi è nessuno “sconto” sull’ammontare delle somme che devono essere recuperate. Diventa inoltre necessario, come condizione per potere dare corso all’allungamento del periodo entro cui il recupero deve essere completato, che l’ente adotti misure ulteriori di razionalizzazione che determinino “ulteriori riduzioni di spesa” e che possono derivare “dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali”. Si deve fornire attestazione nei conti consuntivi di tutti gli anni in cui si effettua il recupero e tale relazione deve essere asseverata dai revisori dei conti.