DOMANDA
Le assunzioni effettuate nel 2015 per stabilizzare il personale precario potevano essere fatte solo impegnando la capacità assunzionale dell’ente?
RISPOSTA
Le stabilizzazioni sono nuove assunzioni e sono quindi assoggettate ai vincoli alle assunzioni e comprese nelle capacità assunzionali. Sulla base del DL n. 101/2013 per le stabilizzazioni del personale in possesso dei requisiti previsti da tale disposizione si può utilizzare fino al 50% delle capacità assunzionali del 2013/2014/2017 e 2018