DOMANDA
Un Ente in stato di dissesto può assumere un dirigente ai sensi dell’art. 110, secondo comma, del TUEL o stipulare un contratto di consulenza a titolo gratuito, con diritto al solo rimborso delle spese?

RISPOSTA
Il comma 4 dell’articolo 110 del TUEL dispone la risoluzione delle assunzioni ex articolo 110 nei comuni dissestati o strutturalmente deficitari. Per cui non vi è alcuna possibilità di assunzione di una figura di questo tipo. La Corte dei Conti della Campania considera che gli incarichi a titolo gratuito sono una forma di aggiramento dei vincoli alle assunzioni. Sulla base del DL 95/2012 tali incarichi possono essere dati solamente a pensionati per un periodo massimo di 1 anno ed il rimborso delle spese non deve essere forfettario, ma a fronte di spese documentate.