La sentenza della Corte dei Conti della Puglia n. 229 del 19 maggio ha stabilito che matura responsabilità amministrativa e/o contabile a carico del responsabile dell’ufficio tecnico per il mancato adeguamento degli oneri concessori alla variazione dell’indice Istat. Tale responsabilità è solamente attenuata dalla circostanza che il responsabile ha verbalmente sollecitato gli organi di governo all’adozione di tale adeguamento.
La sentenza ci dice che al responsabile dell’ufficio tecnico spetta, “se non di procedere direttamente alla rideterminazione del costo di costruzione, in base agli indici ISTAT, al momento della liquidazione degli oneri riconnessi al rilascio dei permessi a costruire – quantomeno il compito di proporre le delibere consiliari statuenti la rivalutazione di siffatta componente”. Ci viene inoltre detto che è “del tutto insufficiente la mera segnalazione orale della questione ai vertici politici”. Ed ancora, questa attività “da parte dei responsabili del settore, va necessariamente svolta per iscritto, posto che l’attività amministrativa si fonda su processi decisionali che presuppongono tale forma anche per gli atti endoprocedimentali”. La misura del danno deve essere calcolata “per differenza tra quello complessivamente introitato, nel periodo di riferimento, sulla scorta del valore del costo di costruzione stabilito – inizialmente in maniera corretta, in quanto fissato ex lege (art. 2, l.r. n. 1/2007, cit.) .. e quello che si sarebbe dovuto incassare, negli anni in questione, applicando il suddetto valore aggiornato annualmente secondo gli indici Istat, peraltro coincidente con quello determinato”. A seguito del “comprovato sollecito (sebbene meramente verbale), reiteratamente e vanamente indirizzato dal prevenuto ai vertici politici dell’ente locale” la Corte ha usato il potere riduttivo.