DOMANDA
L’ente, privo di dirigenti, vuole aumentare il numero delle posizioni organizzative. Può destinare somme aggiuntive rispetto al 2016 a questa finalità?
RISPOSTA
Le indicazioni contenute nella citata deliberazione della sezione autonomie 26/2014, per la quale anche le risorse destinate al trattamento economico delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigente sono assoggettate al vincolo di cui al comma 236 della legge n. 208/2015 (divieto di superamento nel 2016 delle risorse previste allo stesso titolo nel 21015) ed oggi del DLgs n. 75/2017, per cui non si può superare a decorrere dallo 1.1.2017 il tetto del fondo del 2016, sono da considerare come ancora valide.
L’unica eccezione si ha se, in sede di contrattazione decentrate, si convenga una corrispondente riduzione delle risorse destinate al salario accessorio del personale, così da garantire una invarianza della somma complessivamente destinata alla incentivazione del personale.