La direzione centrale per la finanza locale, comunicato 2 gennaio 2018, “Spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Straordinario elettorale del personale comunale”, ha dettato le prime indicazioni per lo straordinario elettorale dei comuni.
Il documento contiene le seguenti previsioni: la indicazione della durata del periodo elettorale in cui è possibile dare corso alle prestazioni di lavoro straordinario, la enunciazione del tetto individuale mensile per il lavoro straordinario, la proposizione della necessità di definire in via preventiva un piano, che deve essere comprensivo delle relative autorizzazioni
In primo luogo, ci viene ricordato che “il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il giorno 8 gennaio 2018, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 9 marzo 2018, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse”.
La seconda indicazione è che “il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni è stabilito entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili”.
Il comunicato della Direzione centrale per la finanza locale del Viminale aggiunge che “è fondamentale che i responsabili dei servizi adottino la determina autorizzativa nella quale devono essere indicati i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere”.
Infine il documento ricorda che, nell’attesa della determinazione della misura delle risorse che verranno assegnate ai singoli comuni sulla base delle risorse che saranno messe a disposizione dal Ministero dell’economia, “si raccomanda di contenere le spese nei limiti strettamente indispensabili, in quanto eventuali eccedenze rispetto all’importo massimo assegnabile resteranno a carico degli enti medesimi”.