REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

 

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

FINALITA’

 

  1. Il presente regolamento detta i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi conferiti da altri soggetti, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, del personale dipendente, ai sensi dell’art. 53 del DLgs n. 165/2001.
  2. Per “incarico” si intendono le prestazioni svolte dal dipendente al di fuori del rapporto di lavoro a favore di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, su commissione di terzi o anche su iniziativa del dipendente, per le quali prestazioni siano previsti compensi.
  3. Il presente regolamento si applica in tutte le sue disposizioni ai dipendenti ed ai dirigenti.

 

Articolo 2

DIVIETO

  1. Ai dipendenti e dirigenti è fatto divieto di svolgere qualunque attività che non sia conciliabile con i doveri d’ufficio e l’immagine e il prestigio dell’ente o che determini un conflitto di interessi anche potenziale, anche nel caso in cui prestino la loro attività in part time fino al 50%.
  2. Prima di assumere l’incarico tutti i dipendenti, ivi compresi quelli in part time fino al 50%, devono darne comunicazione all’ente per consentire la valutazione di cu al comma 1.
  3. Si applicano a tutti i dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui al capo 2.

 

CAPO 2 DISPOSIZIONI PER I DIPENDENTI A TEMPO PIENO O CON PART TIME SUPERIORE AL 50%

Articolo 3

ATTIVITA’ VIETATE

  1. Ai dipendenti a tempo pieno o con part time superiore al 50% è fatto divieto di svolgere le seguenti attività:
  2. a) commerciali e industriali;
  3. b) libero professionali e di consulenze esterne con caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità, nonché di consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionali;
  4. c) assunzione alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni, salvi il ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004 e le previsioni di cui all’articolo 92 del DLgs n. 267/2000;
  5. d) espletamento di cariche nei consigli di amministrazione o nei collegi sindacali in società costituite a fine di lucro;
  6. e) incarichi che interferiscono con le esigenze di servizio;
  7. f) incarichi che concretizzano occasioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’ente;
  8. g) incarichi che possano pregiudicare l’imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa;
  9. h) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso con l’ente contenziosi o procedimenti volti a ottenere o che abbiano già ottenuto l’attribuzione di sovvenzioni o sussidi o ausili finanziari, ovvero autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso da parte dell’Amministrazione stessa;
  10. i) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi all’ente o da soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura cui è assegnato svolga attività di controllo, di vigilanza e ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da parte dei soggetti conferenti;
  11. l) incarichi tecnici previsti dal d.lgs. 50/2016 per la realizzazione di opere pubbliche, comprese le opere di urbanizzazione, da realizzarsi nel territorio dell’ente o per le quali lo stesso abbia rilasciato o abbia ricevuto istanza di rilascio di autorizzazioni comunque denominate o infine per le quali l’ente abbia concesso finanziamenti.
  12. m) incarichi di patrocinio in giudizio conferiti da enti e soggetti che risiedono nel territorio dell’ente.
  13. A tali dipendenti può essere concessa l’autorizzazione allo svolgimento dei seguenti incarichi, sempre che gli stessi abbiano un carattere occasionale e che ne consegua una crescita della professionalità:
  14. a) professionali di consulenza tecnica o professionale in genere;
  15. b) direzione, coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere pubbliche (salvo quanto previsto dal comma precedente)
  16. c) partecipazione a consigli di amministrazione, a collegi sindacali o dei revisori dei conti di amministrazioni pubbliche e di società miste a maggioranza pubblica;
  17. d) attività di docenza;
  18. e) partecipazione a commissioni di appalto, di concorso;
  19. f) partecipazione a commissioni, comitati, organismi istituiti e operanti presso enti pubblici;
  20. g) attività di arbitrato;
  21. h) attività di rilevazione indagini statistiche;
  22. i) incarico di Commissario ad acta;
  23. l) espletamento di cariche sociali in società cooperative o società agricole a conduzione familiare;
  24. m) esercizio dell’attività di amministratore di condomini, di residenza o nei quali il dipendente è titolare di proprietà;
  25. n) incarichi di tipo professionale.
  26. I dipendenti in part time fino al 50% possono svolgere attività professionali e di lavoro subordinato nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 2, fermo restando il vincolo di comunicazione all’ente.
  27. L’amministrazione può concedere la autorizzazione allo svolgimento di attività ex comma 557 legge n. 311/2004 solamente a condizione che ciò non pregiudichi o ostacoli, anche potenzialmente, lo svolgimento delle attività per conto dell’ente. In tale ambito, si prevede che tale autorizzazione non possa essere concessa nè nel caso in cui è stato elevato negli ultimi 6 mesi o si presume possa esserlo nel prossimo futuro il ricorso al lavoro straordinario per conto dell’ente né negli uffici in cui il tasso di copertura della dotazione organica sia inferiore al 75%. L’amministrazione può, per le stesse ragioni, limitare la durata della autorizzazione ad un massimo di 6 mesi.

 

Articolo 4

AUTORIZZAZIONE

  1. Le singole richieste di autorizzazione all’esercizio di incarichi dovranno essere valutate per i dipendenti dai dirigenti (ovvero dai titolari di posizione organizzativa negli enti che ne sono sprovvisti) sentito il dirigente (ovvero il responsabile) del personale ed informato il responsabile per la prevenzione della corruzione e per i dirigenti (ovvero i titolari di posizione organizzativa negli enti che ne sono sprovvisti) dal responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo i seguenti criteri:
  2. a) saltuarietà e occasionalità degli stessi nel breve periodo;
  3. b) non interferenza con l’attività ordinaria;
  4. c) natura dell’attività e relazione con gli interessi dell’Amministrazione;
  5. d) modalità di svolgimento;
  6. e) impegno richiesto;
  7. f) crescita professionale;
  8. g) assenza delle condizioni ostative di cui al presente regolamento.
  9. Nell’effettuare la valutazione l’organo competente assume, tra l’altro, il compenso pattuito a indice di gravosità dell’impegno, e verifica l’eventuale contemporaneo svolgimento di ulteriori incarichi già autorizzati.
  10. L’insieme degli incarichi autorizzati non potranno comportare annualmente un compenso lordo superiore a 1/5 (un quinto) del trattamento economico fondamentale lordo spettante, fermo restando il carattere di occasionalità dei singoli incarichi. Tale vincolo può essere superato nel caso di incarichi di consulenza tecnica d’ufficio.
    4. L’autorizzazione deve essere richiesta sia dal dipendente che dal soggetto che conferisce l’incarico.
  11. La richiesta di autorizzazione deve contenere le seguenti informazioni:
  12. a) l’oggetto dell’incarico;
  13. b) il soggetto che eroga il compenso;
  14. c) il luogo dello svolgimento;
  15. d) la durata;
  16. e) il compenso lordo previsto;
  17. f) la dichiarazione di non interferenza con l’attività ordinaria.
  18. Le richieste di autorizzazioni devono trovare risposta entro 30 giorni. Nel caso di mancata risposta essa si intende negativa per le richieste aventi ad oggetto lo svolgimenti di attività con privati e si intende positiva per le richieste aventi ad oggetto lo svolgimento di attività con PA.
  19. Le autorizzazioni conferite possono essere sospese o revocate in qualsiasi momento dall’organo competente al rilascio, con atto motivato, nel caso vengano meno i presupposti alla base dell’autorizzazione, o in caso di sopravvenuta incompatibilità fra l’incarico svolto e gli interessi dell’ente.

 

Articolo 5

INCARICHI PER I QUALI NON E’ NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE

  1. Per lo svolgimento dei seguenti incarichi non è necessaria l’autorizzazione ed è sufficiente la semplice comunicazione tempestiva:
  2. a) attività rese a titolo gratuito;
  3. b) attività espletate esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale, senza scopo di lucro;
  4. c) pubblicazione di articoli o libri;
  5. d) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  6. e) la partecipazione a convegni e seminari;
  7. f) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  8. g) incarichi conferiti per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
  9. h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  10. i) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
    l) docenze e ricerca scientifica.

 

Articolo 6

OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE

  1. Rimangono fermi i vincoli di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa in vigore.
  2. In particolare tutti i dipendenti, compresi quelli in part time fino al 50%, devono comunicare preventivamente all’avvio delle attività il nominativo del soggetto privato al cui servizio sono chiamati a svolgere la propria attività e l’oggetto della stessa, così da consentire la verifica dell’assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto d’interessi anche potenziale.

 

Articolo 7

SANZIONI E VIGILANZA

  1. Il dipendente che svolge un incarico senza la prescritta autorizzazione, o qualora vengano accertate richieste di autorizzazioni non veritiere, viene diffidato dall’ente a cessare la situazione di incompatibilità nei successivi 30 giorni.
  2. Decorsi 30 giorni dalla diffida, ove l’incompatibilità non sia cessata, l’ente irroga al dipendente la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.
  3. Il procedimento per l’accertamento delle cause di recesso si svolge nel contraddittorio delle parti, secondo la disciplina contenuta nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale e dell’area dirigenziale del Comparto “Regioni e delle Autonomie Locali”.
  4. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza autorizzazioni deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto dal dipendente, nel conto dell’entrata del bilancio dell’ente.
  5. Per la vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni è istituito il Servizio Ispettivo. Esso è composto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, dal Dirigente/Responsabile del personale e dal Dirigente/Responsabile del servizio legale.

 

Articolo 8

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

 

  1. Dall’applicazione del presente regolamento non devono discendere oneri aggiuntivi per l’ente.
  2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge e regolamentari vigenti.
  3. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione