Il vincolo della pausa di almeno 30 minuti si determina solamente se l’orario di lavoro, al netto delle interruzioni, superi le sei ore: in questa direzione vanno le indicazioni contenute nel parere Aran 2317/2019. La risposta è riferita al personale del comparto delle funzioni centrali, ma le sue indicazioni possono essere applicate anche al personale del comparto delle funzioni locali, stante che le disposizioni contrattuali sono analoghe.

La norma contrattuale “sancisce il diritto del lavoratore ad una pausa di almeno 30 minuti qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore. Tale diritto è finalizzato a consentire il ristoro delle energie psicofisiche e l’eventuale consumazione del pasto”. Ricordiamo che la pausa di almeno 30 minuti e non superiore a 2 ore è condizione per la fruizione del buono pasto e/o della mensa.

Siamo in presenza di una disposizione che deve essere considerata come migliorativa rispetto al vincolo di una pausa di almeno 10 minuti nel caso di orario di lavoro che ecceda le sei ore fissata dal D.Lgs. n. 66/2003.

Questa prescrizione deve essere definita come un “diritto-dovere del dipendente” e come una opportunità che “non è suscettibile di rinuncia da parte del lavoratore”, cioè essa costituisce un vero e proprio diritto indisponibile.

Ecco le indicazioni dell’Aran: “se l’orario di lavoro eccede le sei ore e in tale intervallo si verificano assenze- anche di breve durata- soggette a recupero, il mero prolungamento dell’orario, finalizzato al completamento delle ore dovute, non determina l’obbligo di effettuazione della pausa, perché non viene a configurarsi una prestazione di lavoro eccedente le sei ore. Se, invece, la prestazione di lavoro prosegue oltre le sei ore, si ritiene che venga a configurarsi la fattispecie prevista dal contratto a cui le disposizioni di legge e del contratto annettono l’obbligo di effettuazione della pausa di almeno 30 minuti”.