Tutte le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2019/2021, ci dice la legge cd concretezza,
n. 56/2019, possono dare corso alla indizione di concorsi ed alla effettuazione delle
relative procedure senza l’esperimento preventivo della mobilità volontaria.
Nell’articolo 34 del D.Lgs. n. 165/2001viene previsto che in luogo della possibilità per il
dipendente di chiedere negli ultimi 6 mesi del collocamento in disponibilità di essere
ricollocato nella categoria immediatamente inferiore, sia prevista la risoluzione del
rapporto di lavoro una volta che siano maturati 2 anni dalla data a partire dalla quale è
stata attribuita la indennità per i dipendenti pubblici in disponibilità e/o se il dipendente per
2 volte rifiuti l’assegnazione ad altro posto nell’ambito della stessa provincia. Viene chiarito
che l’obbligo di comunicazione da parte di tutte le PA prima di dare corso ad assunzioni al
fine di consentire l’assegnazione del personale in disponibilità, matura anche nel caso di
quelle a tempo determinato oltre 12 mesi, salve quelle dei dirigenti ex artt. 19 del D.Lgs. n.
165/2001 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000, e che tali dipendenti devono essere in possesso
“della qualifica e categoria di inquadramento occorrenti”.
Viene aggiunto l’obbligo per le PA di comunicare alla Funzione Pubblica ed alle strutture
regionali l’eventuale rinuncia o mancata accettazione della assunzione da parte dei
dipendenti pubblici in disponibilità.
Il termine di 2 mesi per il quale la mancata risposta della Funzione Pubblica alle PA sulla
esistenza di personale pubblico in disponibilità equivale ad una comunicazione negativa,
viene ridotto a 45 giorni.
I programmi di assunzione del personale delle cd categorie protette, nonché dei congiunti
di vittime di guerra, del lavoro etc da parte delle PA possono riguardare, fermi restando i
principi del concorso pubblico, anche personale per categorie e profili per l’accesso ai
quali non è necessario il semplice requisito del possesso della scuola dell’obbligo.
Il presidente ed i componenti delle commissioni di concorso possono essere scelti anche
tra il personale pubblico in quiescenza, a condizione che la stessa sia avvenuta entro i 4
anni precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso, fatto salvo il divieto per
coloro la cui risoluzione del rapporto di lavoro sia stata dovuta a motivi disciplinari e/o di
salute e/o di decadenza. Ai dipendenti pubblici nominati presidenti o componenti le
commissioni di concorso, anche da parte di altre PA, ferma restando la necessità della
autorizzazione da parte del proprio ente, non possono essere erogati compensi, gettoni
etc in quanto tali incarichi “si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione
dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione
presso cui presta servizio o su designazione della stessa”. I compensi per i componenti le
commissioni di concorso saranno adeguati con uno specifico decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro i 30 giorni successivi alla entrata in vigore della
legge; tali compensi nella misura così modificata si applicano ai componenti le
commissioni nominate dopo la sua entrata in vigore. I compensi erogati ai dirigenti quali
componenti commissioni di concorso nelle PA, fermo restando il tetto complessivo dei
compensi dei dipendenti pubblici, non entrano nel principio della onnicomprensività del
loro salario accessorio.