DOMANDA

Il comma 124, art. 1 della legge di bilancio n. 145/2018, ha esteso a tutti i comuni, anche al di sopra dei 5000 abitanti la possibilità di utilizzare un dipendente di altro Ente anche al di fuori del orario contrattuale di lavoro, entro il limite massimo di cui al D.Lgs n. 66/2003 ( scavalco d’eccedenza )? In altri termini, il comma 124 ha implicitamente abrogato il comma 557 art. 1 legge n. 311/2004?.

 

RISPOSTA

La risposta è no; il comma citato è solo la conferma ed il rafforzamento della normativa esistente. Per cui le convenzioni sono attivabili solamente entro l’orario di lavoro e la disposizione di cui al comma 557 della legge n. 311/2004 non è stata abrogata e continua, come norma speciale, a consentire la utilizzazione extra orario di lavoro, ma solamente da parte dei comuni al di sotto di 5000 abitanti, unioni di comuni, comunità montane e consorzi.