L’EROGAZIONE ILLEGITTIMA DEL SALARIO ACCESSORIO

Le amministrazioni che erogano un compenso illegittimo devono recuperare queste somme; in tale ipotesi non siamo nell’ambito dell’utilizzo dello strumento dell’autotutela. In questa direzione vanno le previsioni dettate dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 21424/2019.

Viene ricordato che le amministrazioni non “possono erogare ai propri dipendenti trattamenti economici non dovuti” e sono tenute “a ripristinare la legalità violata anche mediante il recupero di quanto corrisposto e ciò si può fare senza necessità di valutazione comparativa degli interessi che vengono in rilievo, perché in dette ipotesi l’interesse pubblico, che legittima il potere di autotutela, è da ritenere sussistente in re ipsa”.

Ci viene detto che il principio della necessità di una valutazione comparativa tra gli interessi in rilievo per potere dare corso all’annullamento in autotutela “è stato da tempo superato, in tema di impiego pubblico, dalla giurisprudenza amministrativa”. Nel caso specifico non dobbiamo parlare di “autoutela, perché la giurisprudenza di questa Corte da tempo è consolidata nell’affermare che la natura privatistica degli atti di gestione dei rapporti di lavoro non consente alle Pubbliche Amministrazioni di esercitare il potere di autotutela, che presuppone la natura amministrativa del provvedimento e l’esercizio di poteri autoritativi. E’ stato aggiunto che, qualora l’atto adottato risulti in contrasto con la norma imperativa, l’ente pubblico, che è tenuto a conformare la propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 97 della Costituzione, ben può sottrarsi unilateralmente all’adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell’atto illegittimo ed in tal caso .. la condotta della PA è equiparabile a quella del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità”. In questi casi “il dipendente che intende reagire all’atto unilaterale adottato dalla PA, deve fare valere in giudizio il diritto soggettivo che da quell’atto è stato ingiustamente mortificato”.

Infine, “l’atto deliberativo non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al dipendente, occorrendo anche la conformità alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva, in assenza della quale l’atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la PA, a ciò tenuta in forza della previsione di cui al richiamato articolo 97 della Costituzione, deve ripristinare la legalità violata”