Art. 1 – Progetto di lavoro agile (smart working). Durata.

1. Il progetto di lavoro agile riguarda obiettivi circoscritti alle attività di competenza del
settore a cui è assegnato il dipendente ed è proposto dal dirigente/responsabile.
2. In esecuzione del presente regolamento, la Giunta comunale approva ogni singolo progetto iniziale mediante deliberazione predisposta dal dirigente/responsabile del settore Personale.
3. Ciascun progetto deve indicare:
• le attività da svolgere;
• le tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto e sicurezza;
• le modalità di svolgimento della prestazione, ivi compresa la sede;
• i nominativi dei dipendenti coinvolti;
• i tempi e le modalità di realizzazione;
• l’eventuale strumentazione di cui abbia bisogno il dipendente.
4. Nella definizione del progetto si deve tenere conto delle tecnologie e degli strumenti
disponibili (quali ad esempio pc portatili, cellulari/smartphone, auriculari/cuffie professionali, tablet, strumenti per comunicare e collaborare a distanza, strumenti per la condivisione ed archiviazione di documenti, servizi che permettono di accedere alle applicazioni ed ai documenti di lavoro da diversi dispositivi e da remoto, accesso alla rete tramite wi-fi nei locali aziendali, video conferenza) e degli ambienti di lavoro (quali ad esempio open space, uffici per piccoli gruppi, uffici singoli, sale riunioni, sale per video conferenze).
5. Ogni singolo progetto iniziale ha la durata di sei mesi. Prima della scadenza dei sei mesi,
su richiesta del dirigente/responsabile a cui è assegnato il dipendente, il progetto può essere
rinnovato mediante determina del dirigente/responsabile del settore Personale. Il rinnovo del progetto ha la durata di un anno e sono possibili più rinnovi.
Art. 2 – Assegnazione dei progetti di lavoro agile (smart working)
1. Il dirigente/responsabile del settore Personale procede alla formale assegnazione delle
posizioni di lavoro agile ai dipendenti individuati nei progetti mediante la stipulazione con il
dipendente di apposito contratto.
2. L’assegnazione dell’incarico di lavoro agile può essere revocata:
– su richiesta scritta e motivata del dipendente;
– d’ufficio, su proposta del dirigente/responsabile della struttura, qualora il dipendente non
si attenga alla disciplina delle prestazioni di lavoro agile o al rispetto di eventuali ulteriori
prescrizioni impartite dal suo dirigente/responsabile, oppure per oggettive e motivate
esigenze organizzative.
Art. 3 – Rapporto di lavoro ed orario
1. L’assegnazione della posizione di lavoro agile non muta la natura giuridica del rapporto
di lavoro subordinato in atto, che continua ad essere regolato dalla legge, dalla
contrattazione collettiva nazionale, dagli accordi collettivi decentrati, nonché dalle
disposizioni regolamentari e organizzative dell’ente.
2. Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in lavoro agile non spetta il buono
pasto.
3. La durata della prestazione lavorativa a domicilio tiene conto delle esigenze
organizzative del servizio a cui è assegnato il dipendente (ad esempio, il contatto diretto con
l’utenza).

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4. Il dipendente è tenuto a comunicare prima dell’inizio dell’attività lavorativa l’orario di
avvio e l’orario di cessazione al termine della prestazione lavorativa, orari che sono
concordati con il dirigente/responsabile. Il dipendente deve altresì assicurare la reperibilità
durante le fasce orarie corrispondenti all’effettuazione della prestazione medesima.
5. Non sono previste prestazioni lavorative straordinarie.
6. Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, spettante ai dipendenti che svolgono
l’attività lavorativa in modalità lavoro agile, non subisce alcuna modifica rispetto a quanto
previsto, per la generalità dei dipendenti del comparto, dai contratti collettivi di lavoro vigenti.
Art. 4 – Postazione di lavoro agile
1. Qualora il dipendente non disponga di propri strumenti e/o nel caso di prestazione svolta in luoghi indicati dal dirigente/responsabile, l’Amministrazione fornirà in comodato d’uso una postazione di lavoro costituita da personal computer o altra dotazione adeguata, nonché la strumentazione accessoria necessaria all’attività lavorativa, compreso l’eventuale mobilio
(scrivania e sedia ergonomica).
2. Gli strumenti informatici (personale computer o altra dotazione adeguata) vengono
installati e collaudati, ove necessario, dai Servizi Informatici, ai quali spetta anche la gestione dei sistemi di supporto per il dipendente nonché la manutenzione periodica, compresa la manutenzione remota del software installato e dei dati residenti.
3. Il dipendente incaricato del lavoro agile è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro
eventualmente fornita dall’Amministrazione esclusivamente per motivi inerenti il lavoro, a
rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l’impianto
generale, a non variare la configurazione della postazione di lavoro agile né sostituirla con
altre apparecchiature o dispositivi tecnologici o utilizzare collegamenti alternativi o
complementari.
4. L’Amministrazione provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad
assicurare l’identificazione informatico/telematica del dipendente (ad es. login tramite ID e
password), anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro.
5. Le eventuali attrezzature che compongono la postazione di lavoro agile vengono ritirate
dal domicilio del dipendente al termine del progetto di lavoro agile.
Art. 5 – Utilizzo del software, applicazione misure di sicurezza sul lavoro e
salvaguardia dei dati, diligenza e riservatezza.
1. Il dipendente deve utilizzare il software che gli è stato fornito, applicare le misure minime
di sicurezza informatica e salvaguardare i dati secondo i principi stabiliti dal D.Lgs. 30.6.2003
n. 196 e s.m.i., contenente il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché nel
rispetto delle disposizioni regolamentari sull'uso della strumentazione informatica adottate dall’Amministrazione.
2. Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta
riservatezza sul lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad
attenersi alle istruzioni ricevute dal Dirigente/Responsabile relativamente all’esecuzione del
lavoro.
3. Si applicano le norme dettate in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alle previsioni del d.lgs. n. 81/2018 e della legge n. 81/2017.
4. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, avvalendosi della struttura competente in
materia di sicurezza aziendale, tutte le informazioni sulle eventuali situazioni di rischio e
curare un’adeguata formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Art. 6 – Situazioni di emergenza
1. Nel caso di situazioni di emergenza, con particolare riferimento a quelle sanitaria, di pubblica sicurezza e/o di eventi metereologici straordinari, si può dare corso alla attivazione del LavoroAgile.
2. La modalità lavorativa di cui al precedente comma viene attivata direttamente dal
Dirigente/Responsabile della Struttura previo consenso del dipendente.
3. Le prestazioni svolte in LAE sono equiparate completamente, a tutti i fini, a quelle svolte in modalità ordinaria.
4. Possono essere svolte in LAE le prestazioni che implicano un grado elevato di autonomia e per le quali non è necessaria una interazione continua con altri dipendenti.
5. La prestazione può essere svolta anche con mezzi e strumenti del dipendente, senza che da ciò scaturiscano oneri per l’ente.
6. Si applicano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento della prestazione, alle condizioni di lavoro ed alle tutele ai dipendenti.