Il recupero a carico del fondo delle somme illegittimamente erogate a seguito di
contrattazione decentrata illegittima non fa venire meno la responsabilità amministrativa
della parte pubblica; in questi casi matura responsabilità anche a carico degli organi di
governo, della delegazione trattante di parte pubblica e dei revisori dei conti che non
abbiano segnalato le illegittimità; non si può invocare la ultrattività dei precedenti contratti
per quelli sottoscritti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009. Possono essere
così riassunte le principali indicazioni dettate dalla sentenza della Corte dei Conti della
Sicilia n. 157/2020.

La sentenza dispone che la dirigente delle risorse umane sia assolta
perché assente alle riunioni in cui si è sottoscritto il contratto. Da sottolineare che la
sentenza non ha esercitato il potere riduttivo.
Vi è responsabilità del Sindaco, che ha adottato una direttiva in cui la erogazione della
indennità è stata limitata a pochi mesi, nonché della giunta, che ha autorizzato la
sottoscrizione del contratto. Non è invocabile la cd esimente politica perché “l’assunzione
della carica di Sindaco e di quella di assessore comunale impone, anche per soggetti privi
di adeguata cultura giuridica o tecnica e perfino in piccoli comuni ove l’attività politica non
è svolta professionalmente, la doverosa conoscenza del minimale quadro normativo di
riferimento che regolamenta le materie oggetto di deliberazione. Non è quindi giustificabile
un totale e acritico affidamento ai tecnici, risultando altrimenti deresponsabilizzata con tale
delega ogni scelta operata dall’organo comunale.. non può essere ravvisata l’esimente
politica.

La ratio della disposizione risiede nella tutela della buonafede degli organi di
governo in sede di adozione di atti deliberativi che necessitano di una istruttoria tecnico-
amministrativa particolarmente complessa e rappresenta la proiezione del principio di
netta separazione e divieto di interferenza tra funzioni di indirizzo politico spettanti agli
amministratori pubblici e attività di gestione di competenza dirigenziale. La scriminante
politica non può essere applicata ai casi in cui l’organo politico adotti atti di competenza
propria, quali quelli attinenti alla programmazione del personale e all’individuazione delle
risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la
loro ripartizione tra gli uffici (Corte dei Conti appello, sezione III, n. 476/2013)”. Ed inoltre
“la responsabilità va affermate per il Sindaco e per gli altri assessori, giacchè ad essi
spettano sia per la formulazione dell’atto di indirizzo, dal quale la delegazione trattante di
parte pubblica non può discostarsi, sia l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva, che a
sua volta comporta la conseguente formale condivisione dei contenuti dello schema di
contratto collettivo decentrato integrativo. Ai fini della esclusione o della riduzione della
responsabilità in discorso potrebbe rilevare unicamente il personale contrario avviso del
singolo assessore, se fatto contare formalmente in ordine ai contenuti contrattuali, anche
quando ciò abbia avuto in concreto l’effetto di impedire la sottoscrizione di un contratto
integrativo difforme da quello nazionale”.
Quanto alla responsabilità del collegio dei revisori viene escluso che essi “avrebbero
dovuto semplicemente valutare la compatibilità finanziaria del contratto decentrato con le
risorse finanziarie disponibili e con il bilancio comunale”. Viene evidenziato che con
l’articolo 55 del d.lgs. n. 150/2009, “la funzione di controllo del collegio dei revisori è stata
ampliata, comprendendo sia la compatibilità dei costi complessivi della contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio che la verifica delle disposizioni inderogabili che
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ciò in esecuzione di
uno degli obiettivi posti dal d.lgs. n. 150/2009, costituito dall’incremento della
finalizzazione del salario accessorio alla produttività -individuale e collettiva- e al merito..
Si tratta di un’attività obbligatoria che l’organo di revisione deve svolgere in maniera
accurata, professionale e attenta. E’ infatti evidente che l’organo di revisione, pur non
potendo paralizzare il procedimento di contrattazione decentrata, deve esprimere un parere chiaro e completo, che sia consequenziale ad una puntuale e professionale
disamina del contratto integrativo sotto il profilo finanziario e giuridico.

 

Va da sé che un parere negativo dell’organo di revisione su tutto o su una parte del testo dell’ipotesi di contratto dovrebbe dissuadere l’amministrazione e indurla a non concludere il
procedimento di contrattazione. Pertanto, l’inadeguata formulazione del parere e
l’omissione di rilievi rendono i componenti dell’organo di revisione partecipi della sequenza
contrattuale e del danno che ne è scaturito. Va dunque sottolineato che il controllo
demandato all’organo di revisione non è meramente contabile, posto che la citata
disposizione impone la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa non solo con i vincoli di bilancio della singola amministrazione ma anche con
quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare attenzione per le
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti
accessori.. il parere dell’organo di revisione avrebbe dovuto riguardare anche la
conformità giuridica tra il contratto, da un lato, e il contratto nazionale e la vigente
normativa, dall’altro..

Vi sarebbe una piena contraddizione con il ruolo di garanzia intestato
dalla legge ai revisori, se essi potessero burocraticamente (ma legittimamente) assolverlo
-specie laddove assuma ex lege una inequivoca valenza certativa- senza dover verificare
la coerenza fra CCDI e CCNL di riferimento, anche sotto il profilo della corrispondenza fra
gli importi previsti e le regole giuridiche da applicare.. L’organo di revisione ha perciò
espletato in maniera negligente l’attività di verifica sul contratto collettivo ed ha omesso di
rendere un parere completo, che avrebbe dovuto contenere rilievi sulla indennità di
videoterminale”.

Né il fatto che nel contratto decentrato la erogazione della indennità di
videoterminale fosse limitata ad un breve arco temporale e non fosse menzionata
espressamente, ma solo per rinvio, costituisce una esimente.