Sulla base delle previsioni del DPCM 3 novembre 2020 viene sospeso “lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali.. ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi .. per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”.
Occorre ricordare che la citata direttiva non imponeva la sospensione delle procedure concorsuali, ma si limitava ad invitare gli enti a valutare la riprogrammazione delle prove per le quali non era già stato reso noto il calendario, mentre per quelle già indette imponeva di dare comunicazione alle autorità sanitarie e comunque prescriveva il rispetto delle misure di sicurezza e rinviava alle autonome determinazioni degli enti la possibilità di rinviare le procedure concorsuali. La limitazione deve, a parere di chi scrive, estendersi anche allo svolgimento degli esami orali in presenza. Non vi sono invece effetti impeditivi o di limitazione sullo svolgimento di queste procedure a distanza.
Di conseguenza, non sono in alcun modo sospese nè la possibilità di bandire concorsi pubblici, nè quella di avviare le relative procedure. Si deve ritenere che le limitazioni dettate per le procedure concorsuali si estendano anche a tutte le forme di selezione, come ad esempio i colloqui per le mobilità volontarie, per lo scorrimento di graduatorie, per le assunzioni ex articolo 110 d.lgs. n. 267/2000.