La decorrenza delle nuove regole per il calcolo della indennità di cd galleggiamento dei
segretari, cioè del diritto a percepire una retribuzione di posizione non inferiore a quella
del dirigente o della posizione organizzativa più elevata erogata nell’ente, deve ritenersi
fissata al 18 dicembre 2020. E’ questa la indicazione fornita dall’Aran sull’applicazione
delle previsioni dettate dal CCNL del triennio 2016/2018.
Il CCNL dei segretari e dei dirigenti del 17 dicembre 2020 ha rideterminato con decorrenza
dallo 1 gennaio 2018 la retribuzione di posizione del segretari, distinguendo a seconda
della fascia in cui sono inquadrati e dell’ente in cui prestano la propria attività.
Lo stesso contratto ha modificato le regole per la determinazione del cd galleggiamento, di
cui all’articolo 41, comma 5, del CCNL 16.5.2001 stabilendo che, a questo fini, “cessano di
essere considerati gli importi virtuali previsti dal CCNL del 16.5.2001 trovando
applicazione la nuove disposizione contrattuale”. Invece, per l’applicazione della possibilità
offerta dall’articolo 41, comma 4, dello stesso CCNL, cioè per la maggiorazione che gli enti
possono disporre della retribuzione di posizione, “gli importi annui lordi della retribuzione di posizione continuano ad essere definiti in applicazione dell’articolo 3, comma 2, del CCNL 16.5.2001” (nda la norma che ha fissato la misura della retribuzione di posizione, prima della sua decurtazione operata dal CCNL 2011).
Dal CCNL non è prevista nessuna specifica decorrenza per l’applicazione delle nuove
regole per il calcolo del cd galleggiamento, per cui essa deve essere fissata nella data di
entrata in vigore dello stesso contratto, quindi al 18.12.2020 e, “fino a tale data, a tutti i fini,
continuano a trovare applicazione le disposizioni della .. disciplina previgente”.