Il Decreto 20 gennaio del Ministro per la Pubblica Amministrazione ha prorogato al 30
aprile la durata del lavoro agile in fase di emergenza, allineando tale scadenza alla durata
della attuale condizione di emergenza sanitaria. Ricordiamo che l’allegato al decreto legge
n. 183/2020, cd milleproroghe, aveva disposto tale prolungamento solamente fino al 31
marzo.
Le principali differenze tra il lavoro agile in fase di emergenza e quello in modalità
ordinaria sono le seguenti:
1) Non è necessaria la comunicazione alla stessa struttura cui le PA devono
comunicare le assunzioni di personale;
2) Non è indispensabile il consenso del dipendente per il collocamento in questa
modalità di lavoro;
3) La priorità nella assegnazione deve essere data ai dipendenti cd fragili ed a quelli
che hanno figli fino a 16 anni di età che sono collocati in quarantena o in isolamento
domiciliare fiduciario;
4) Nella fase di emergenza occorre accertare che non vi siano peggioramenti nella
qualità e quantità delle attività svolte, a partire dai termini di conclusione dei
procedimenti amministrativi; nel lavoro agile in modalità ordinaria occorre
raggiungere degli obiettivi di incremento della produttività, riduzione delle assenze,
miglioramento della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.