I comuni cd virtuosi nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non possono
sommare alle loro capacità assunzionali i resti di quelle degli ultimi 5 anni non effettuati;
tali resti possono essere utilizzati, ove più favorevoli, in alternativa all’aumento consentito
della spesa del personale. E’ questa la tesi contenuta nel parere della Ragioneria
Generale dello Stato 238867/2020.
In premessa leggiamo che “la recente normativa in materia di regole assunzionali ..
consente alle amministrazioni di assumere personale, superando gli attuali vincoli
assunzionali in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa
per il personale”. Leggiamo che gli enti virtuosi non possono sommare i residui non
utilizzati degli spazi per assunzioni degli ultimi 5 anni e le percentuali di aumento previste
per gli enti virtuosi, a condizione di restare nel tetto del rapporto di virtuosità tra spesa del
personale ed entrate corrente.

Ci viene detto testualmente “che la possibilità di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali .., non può essere intesa come una sommatoria delle due distinte predette tipologie di incremento della spesa di personale… l’utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento”.