DOMANDA
Nell’applicazione dell’articolo 13-bis del decreto legge 90/2014 come procedere al calcolo di quel 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo massimo da corrispondere quale compenso incentivante. Si tratta di un limite annuale o è da parametrarsi a lavoro pubblico? Mi spiego meglio: l’ufficio tecnico ha in carico un lavoro che prevede l’erogazione di tranches da 1.000.000 euro per ogni anno. Io temo che, in mancanza di un chiarimento espresso, il medesimo possa “spalmare” la liquidazione degli incentivi su diversi anni proprio con l’obiettivo di aggirare queste limitazioni. Come vigilare affinché non vengano commessi abusi?
Ho un dubbio irrisolto per quanto il trattamento degli incentivi U.T. all’interno del fondo delle risorse decentrate. Il calcolo degli incentivi immagino sia da effettuare sulle previsioni di competenza, è esatto? Con l’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, tuttavia, inserire incentivi nel fondo potrebbe essere aleatorio, considerato il “trascinamento” che le somme subirebbero nel corso degli anni. A suo avviso sarebbe necessario riproporle anche nei fondi degli anni successivi?
Avrei interesse a conoscere la sua opinione riguardo il concetto di cessazione dal lavoro cosi come delineato dal parere dell’Aran RAL1444.
Si effettua il taglio del fondo per il lavoro straordinario di coloro i quali sono stati incaricati di posizione organizzativa, nonostante il parere RAL054 lo dica espressamente : “ai sensi dell’art. 10, comma 1, del CCNL del 31/3/1999, anche le risorse dell’art. 14 del CCNL dell’1/4/1999, prima utilizzate per il pagamento delle prestazioni straordinarie del personale incaricato di posizione organizzativa, devono essere utilizzate per la costituzione del fondo di cui all’art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1/4/1999.”
Si sostiene che dal fondo non dovrebbe attingersi per pagare la posizione economica e l’indennità di comparto del personale a tempo determinato o in convenzione. Non ho trovato tuttavia un sostegno a questa asserzione.
RISPOSTA
1) si ricorda che il responsabile dell’ufficio tecnico non può autoliquidarsi i compensi, per cui i provvedimenti che hanno un margine di discrezionalità vanno adottati da altro soggetto;
2) il responsabile dell’ufficio tecnico stima all’inizio dell’anno i compensi che si prevede di erogare nell’anno e li comunica ai fini dell’inserimento nel fondo, ferma ovviamente restando la variazione del fondo ove necessario;
3) i cessati dal lavoro ai fini della RIA, del recupero delle progressioni economiche sono tutti quelli che cessano per qualunque ragione, ivi compresa la mobilità in uscita;
4) le risorse per il lavoro straordinario delle posizioni organizzative nei comuni senza dirigenti vanno tolte dal fondo;
5) anche per il personale a tempo determinato o in convenzione tutto il salario accessorio va pagato dal fondo per le risorse decentrate.