L’Aran ritiene che la disciplina delle modalità di svolgimento da parte dei segretari delle
attribuzioni di sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti debba essere attuata
attraverso una disposizione regolamentare. L’articolo 101 del CCNL 17.12.2020 dei
segretari e dei dirigenti stabilisce che ai segretari, negli enti senza direttori generali, siano
assegnati incisivi compiti di sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti o dei
responsabili negli enti privi di dirigenti. degli aspetti giuridici del rapporto di lavoro
La prima indicazione del parere è che le scelte attinenti alla organizzazione degli uffici, alle
prerogative dei dirigenti, alle responsabilità giuridiche ed al conferimento ed alla revoca
degli incarichi sono precluse alla contrattazione collettiva, sulla base delle previsioni del
d.lgs. n. 165/2001 e della legge delega n. 421/1992. Spettano invece ai contratti nazionale
la regolamentazione del trattamento economico, degli aspetti giuridici del rapporto di
lavoro e delle relazioni sindacali.
Le norme contrattuali, peraltro adottate in applicazione di una direttiva impartita dal
comitato di settore, definiscono alcuni compiti concreti che devono essere svolti dai
segretari come diretta conseguenza della assunzione di tale ruolo.
L’Aran aggiunge che l’assegnazione ai segretari di poteri di coordinamento e
sovrintendenza dei dirigenti è operata direttamente dal d.lgs. n. 267/2000, testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
L’ultima indicazione è che spetta all’autonomia regolamentare delle singole
amministrazioni la disciplina concreta delle modalità di svolgimento dei compiti di
sovrintendenza e coordinamento dei segretari. Ed ancora che spetta alla disciplina
regolamentare degli enti, il raccordo dello svolgimento di tali compiti con gli altri affidati a
queste figure dallo stesso legislatore nazionale.
Le amministrazioni devono darsi delle disposizioni regolamentari per disciplinare -come ha
già avuto modo di sottolineare l’Aran- l’attuazione dell’articolo 101 del contratto, che
assegna -nell’ambito delle definizioni contrattuali- ai segretari negli enti privi di direttore
generale tra i compiti di sovrintendenza e controllo anche la proposta del PEG, del piano
degli obiettivi e/o della performance e degli atti di pianificazione generale in materia di
organizzazione e personale, nonché dell’esercizio del potere di avocazione degli atti dei
dirigenti in caso di inadempimento. Occorre inoltre che gli enti disciplino anche la
eventuale assegnazione ai segretari dei compiti di presidente o componente l’organismo
di valutazione, di responsabilità di incarichi dirigenziali, di presidente o componente le
commissioni sia di gara sia di concorso.