La mancata assegnazione degli obiettivi ai dirigenti determina una perdita di chance,
perché essi non possono concorrere alla erogazione della indennità di risultato, e quindi
maturano i presupposti per il risarcimento danni. Sono queste le indicazioni contenute
nella sentenza del Tribunale del lavoro di Livorno dello scorso 24 febbraio.
La stessa sentenza dà corso alla quantificazione del risarcimento danni nel 50% della somma cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di valutazione positiva, arrivando a questa cifra sulla scorta degli esiti delle valutazioni effettuate negli anni precedenti e della conseguente erogazione della indennità di risultato.
La prima considerazione contenuta nella sentenza è la seguente: “è vero che la
retribuzione di risultato costituisce un trattamento accessorio della retribuzione dei
dirigenti, ma da ciò non può conseguire la facoltatività per l’Amministrazione della
istituzione di tale voce retributiva”.
La pronuncia del giudice del lavoro di Livorno contiene la seguente ulteriore indicazione:
“gli obiettivi individuali che l’Ente deve assumere come elemento di valutazione al fine del
conseguimento della retribuzione di risultato rientrano tra le attività ordinarie ed istituzionali dell’Ente stesso, essendo scelti privilegiando alcuni dei compiti che il dirigente è tenuto a svolgere”.
Argomenta la sentenza che, avendo il dirigente relazionato sulle attività svolte
“non può che ritenersi, tenuto conto anche delle valutazioni passate, che laddove gli
obiettivi fossero stati formalmente assegnati lo stesso li avrebbe verosimilmente raggiunti,
almeno in misura del 50%, di talchè sussiste in tal senso il diritto al risarcimento del danno
da perdita di chance”.
Una ultima importante considerazione, che peraltro appare discutibile nel merito, è la
seguente: non può essere considerato come esimente rispetto alla maturazione del diritto
al risarcimento danni per perdita di chance il fatto che il dirigente “abbia concorso alla
mancata assegnazione degli obiettivi atteso che l’articolo 16 del d.lgs. n. 165/2001 si
riferisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e non al personale dirigente degli enti
locali”: si dimentica che in queste amministrazioni la dirigenza non è strutturata su due
ruoli, mentre si deve fare riferimento agli incarichi assegnati.