DOMANDA
Il Comune sta utilizzando i vaucher per eseguire dei lavori di giardinaggio, pulizie strade ecc.con lavoratori disoccupati che versano in disagiate condizioni economiche. Si chiede di sapere se la relativa spesa incide su quella del personale.
RISPOSTA
Sulla base delle previsioni di cui all’articolo 36 del DLgs n. 165/2001 anche “il lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del Dlgs n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni” è compreso tra le assunzioni flessibili e quindi i suoi oneri entrano nel tetto di spesa del personale. Anzi, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 9, comma 28, del DL n 78/2010, questi oneri entrano anche nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili, quindi entro il 100% della spesa sostenuta a questo titolo nel 2009.
Il recente parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 123 del 23 marzo chiarisce gli ambiti entro i quali i comuni possono erogare voucher per finalità sociali, cioè di assistenza a fasce deboli della popolazione, evitando di entrare nell’ambito dei vincoli dettati alle assunzioni ed alla spesa del personale.
Esso ci dice che “la prestazione lavorativa rientrante nel computo delle spese di personale non può che essere quella resa nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego legalmente instaurato nei modi e nelle forme previste dalla legge. Le prestazioni richieste ai beneficiari di provvidenze comunali stanziate in fondi anticrisi non possono che rivestire forme di collaborazione sociale senza corrispettività con il contributo economico elargito”.
Occorre comunque “evitare pratiche elusive dei principi che regolano la materia del pubblico impiego e la formazione di precariato occulto negli enti locali”. In conclusione “attesa la natura d’intervento anticrisi a sostegno delle famiglie più bisognose, si ritiene che laddove sia richiesto al beneficiario della provvidenza pubblica di prestare attività occasionale in favore del comune, la medesima debba tradursi in una prestazione sociale senza nesso di corrispettività e senza oneri riflessi per il comune, al fine di scongiurare la creazione di forme di lavoro temporaneo e occasionale alle dipendenze dell’ente locale non disciplinate dalla legge”. A queste condizioni tali oneri possono essere esclusi dalla spesa del personale e da quella per le assunzioni flessibili