Al raggiungimento dell’età per il collocamento in quiescenza, 67 anni di età e 20 anni di
anzianità contributiva, il dipendente deve essere collocato in quiescenza. In questa
direzione vanno le indicazioni contenute nel parere della Funzione Pubblica n.
14638/2021.
La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 101 del
2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013. Sulla base di questa disposizione, “il limite
ordinamentale di età è un limite non superabile qualora il dipendente abbia già
conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario il rapporto di lavoro deve
essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo
diritto utile a pensione e la sua decorrenza”. Nella stessa direzione vanno anche le
indicazioni contenute nella circolare n. 2 del 2015 del Ministro pro tempore per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, in particolare al paragrafo 2.3.1.
Ci viene inoltre ricordato che “i requisiti necessari per l’accesso alla pensione di
vecchiaia che, ad oggi, sono determinati in 67 anni di età anagrafica e almeno 20 anni
di anzianità contributiva. Il diritto alla pensione di vecchiaia quindi si intende
perfezionato quando entrambi i requisiti (67 anni di età e almeno 20 anni di
contribuzione) sono raggiunti. Nel comma 10 del citato articolo 24 è disciplinato
l’accesso alla pensione anticipata che, in base alle norme vigenti, si consegue, a
prescindere dall’età, maturando 41 anni e 10 mesi di contribuzione se donne, 42 anni e
10 mesi se uomini. Tali requisiti, secondo quanto disposto dal decreto legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono validi fino al 31 dicembre
2026. Ad essi si applica una finestra mobile di 3 mesi”.
Di conseguenza, “se per il dipendente l’accesso al trattamento pensionistico si matura al
conseguimento della pensione di vecchiaia, l’amministrazione prosegue il rapporto di
lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico dei 67 anni che, insieme al
conseguimento di almeno 20 anni di contribuzione, garantisce il diritto esercitabile al
trattamento di pensione”. Invece, nel caso di pensione anticipata, si devono distinguere
tre ipotesi: “se il perfezionamento del requisito contributivo avviene prima del compimento
dei 65 anni di età e il dipendente fa richiesta di collocamento a riposo, l’amministrazione
garantirà la permanenza in servizio fino al decorrere della finestra mobile di tre mesi; se il
dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intenda esercitarlo,
l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni quando
collocherà a riposo il dipendente per limite di età; se il requisito contributivo è maturato
successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni, allora
l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla
pensione anticipata e alla decorrenza della finestra mobile e poi collocherà a riposo il
dipendente”.