I dipendenti del comparto degli enti locali e delle regioni che si vaccinano per il Covid sulla
base di una necessità specifica in relazione alle attività svolte per conto della propria
amministrazione, hanno diritto ad assentarsi in modo giustificato in analogia con quanto
previsto, come sorveglianza sanitaria, dalla normativa per la tutela della salute e per la
prevenzione dei rischi. Gli altri dipendenti possono invece utilizzare i permessi per visite
mediche, terapie etc o per ragioni personali o i permessi brevi. Per questi dipendenti la
certificazione dell’essere stati sottoposti alla vaccinazione costituisce un titolo idoneo a
giustificare l’assenza dal servizio. Non si estendono invece al personale del comparto
delle regioni e degli enti locali le disposizioni che il d.l. n. 41/2021 ha dettato in questa
materia per il personale del comparto scuola ed istruzione. Sono queste le indicazioni
fornite dall’Aran, che ritiene che comunque sia necessario attendere le indicazioni del
Dipartimento della Funzione Pubblica, posto che non appartiene alle sue competenze il
fornire interpretazioni di disposizioni di legge.
Il parere pone una distinzione tra i dipendenti per i quali, in ragione dei compiti svolti, è
necessario dettare misure di prevenzione specifica, esigenze che hanno spinto il
legislatore a dare ad essi priorità nella vaccinazione. E, non a caso, vengono citati i medici
ed il personale sanitario, le forze dell’ordine ed il personale educativo. Il che conduce
l’Aran a ritenere che a questi dipendenti si possano dettare le regole dettate dal d.lgs. n.
81/2008 per le attività di sorveglianza sanitaria nell’ambito delle misure della tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro. Dal che si determina, come risultato concreto, di
considerare queste assenze come giustificate ed equiparate allo svolgimento della attività
lavorativa. Negli enti locali, si può ritenere che il personale educativo e docente ed i vigili
urbani rientrino in tale ambito.
Per tutto il resto del personale, l’Aran ritiene applicabili le regole di carattere generale che
consentono la fruizione dei permessi. Il riferimento va a quelli per le visite mediche, le
terapie, le prestazioni specialistiche e/o gli esami diagnostici di cui all’articolo 35 del CCNL
21.5.2018, cioè fino a 18 ore all’anno. Ovvero, a scelta del dipendente, alla fruizione dei
permessi per ragioni personali o familiari ovvero dei permessi brevi o a recupero. Viene,
con molta nettezza, ritenuto che il rilascio del certificato di vaccinazione sia sufficiente per
fornire la giustificazione della fruizione di questi permessi.
Il parere evidenzia infine che non si può ritenere che le norme dettate in materia di
vaccinazione per il personale delle scuole possano automaticamente essere estese in via
interpretativa anche al personale degli altri comparti del pubblico impiego, ivi compresi gli
enti locali, e che, comunque, una tale indicazione non possa essere fornita dalla stessa
Aran.