Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre ha stabilito che in tutte
le PA, a partire dal 15 ottobre, “la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle PA è quella svolta in presenza”. Il “rientro in presenza” dei dipendenti
pubblici deve essere inteso come “svolgimento della prestazione lavorativa resa nella
sede di servizio”. In questa direzione il Decreto del Ministro per Pubblica Amministrazione
sul superamento del lavoro agile in fase di emergenza.
Per dare corso all’attuazione del decreto è necessario che tutte le PA adottino entro 15
giorni “le misure organizzative previste dal presente decreto per il rientro in presenza del
personale dipendente”. La competenza è attribuita ai “dirigenti di livello non generale,
responsabili di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presenti, attraverso
la figura dirigenziale sovraordinata. Negli enti in cui non siano presenti figure dirigenziali, il
riferimento è da intendersi ad una figura apicale individuata in coerenza con i relativi
ordinamenti”. A mio parere, l’eventuale intervento della giunta con una direttiva di carattere
generale non è da ritenere illegittima ove la stessa si limiti alla indicazione di criteri di
massima, mentre la stessa appartiene alla competenza degli organi di vertice, quindi negli
enti locali il segretario o il direttore generale, nel caso in cui si dia alla stessa un contenuto
più operativo e/o gestionale.
Nell’attuazione del rientro presso le sedi le amministrazioni devono garantire “da subito la
presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli
utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione dei servizi all’utenza (back-office)”.
Gli enti possono prevedere “la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell’utenza
e anche mediante l’ausilio di piattaforme digitali già impiegate dalle pubbliche
amministrazioni”.
Possono inoltre prevedere una ampia flessibilità negli orari di entrata e di uscita del
personale; tali fasce possono essere più ampie di quelle ordinariamente previste, così da
ridurre la pressione sul trasporto pubblico locale. Si può anche andare in deroga “alle
modalità previste dai contratti collettivi”. Il provvedimento richiama comunque al “rispetto
del sistema di partecipazione sindacale”. Si suggerisce che, anche se in forma provvisoria,
gli enti diano corso alla attuazione del provvedimento nelle more dello svolgimento delle
relazioni sindacali.
Il provvedimento indica le condizioni per potere continuare a svolger la prestazione in
modalità cd agile, nelle more della disciplina che dovrà essere dettata dal contratto
collettivo nazionale di lavoro e degli obiettivi che dovranno essere indicati nell’ambito del
Piano Integrato di Attività e Organizzazione, documento in cui confluisce il POLA (Piano
Operativo per il Lavoro Agile).
Il provvedimento non menziona in alcun modo i lavoratori cd fragili. Si deve ricordare che,
sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 111/2021, convertito dalla legge n. 133/2021,
per come spiegato dalla Funzione Pubblica “i lavoratori fragili svolgono di norma la
prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompensa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.