RISPOSTA
Dal 2003 le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la competenza a giudicare sulle progressioni verticali è del giudice amministrativo, visto che si tratta comunque di una procedura concorsuale. La nuova disciplina dovrebbe determinare una modifica di tale orientamento, ma questa tesi deve essere verificata. Le Corti dei Conti hanno sostenuto che vi è una cessazione ed una nuova assunzione prima della nuova disposizione. A mio avviso vi sono le condizioni che impongono di modificare tali orientamenti, lettura allo stato personale.
DOMANDA
La nuova disciplina delle progressioni verticali, tramite procedura comparativa anziché concorsuale, implica novazione del rapporto di lavoro oppure avvalora la tesi già sostenuta dal Tar Sicilia con sentenza 647/2011 per cui non c’è cessazione e nuova assunzione, ma sviluppo di carriera nell’ambito del rapporto di lavoro già incardinato (con conseguente mantenimento delle ferie).