I risparmi derivanti dal riassorbimento degli assegni ad personam vanno nel fondo per la
contrattazione decentrata, ma devono essere compresi nel suo tetto, anche se derivano
dal trattamento economico del personale degli uffici stampa. Possono essere così
riassunti i principi dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 212/2021.
In premessa viene ricordato che “la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere
violata la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile da parte di
leggi regionali che disciplinano materie riservate alla contrattazione collettiva relativa
all’impiego pubblico privatizzato”.
Leggiamo che “l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 prevede un limite alle risorse
destinate ai trattamenti accessori del personale pubblico e pertanto è evidente il contrasto
della norma regionale impugnata laddove prevede espressamente che i risparmi derivati
dal riassorbimento degli assegni ad personam, erogati agli addetti agli uffici stampa
istituzionali ai sensi dell’art. 9, comma 5-bis, della legge n. 150 del 2000, vadano ad
incrementare il fondo per il trattamento accessorio in misura anche superiore al limite
previsto dalla normativa statale, individuato nell’importo determinato per l’anno 2016”.
Questa disposizione, “quale norma che pone un limite generale al trattamento economico
del personale pubblico, va riconosciuta come principio di coordinamento della finanza
pubblica, non derogabile dal legislatore regionale, poiché incide su un rilevante aggregato
della spesa corrente, costituito da una delle due componenti della retribuzione dei pubblici
dipendenti, con l’obiettivo di contenerla entro limiti prefissati, essendo tale spesa una delle
più frequenti e rilevanti cause di disavanzo pubblico. Pertanto, i risparmi che deriveranno
dal riassorbimento degli assegni erogati agli addetti agli uffici stampa istituzionali, se
possono legittimamente incrementare il fondo del trattamento accessorio, non possono
però superare il limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, violando
altrimenti l’art. 117, terzo comma, Costituzione”.