I comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo determinato per l’attuazione
del PNRR con oneri inseriti nei quadri economici dei singoli progetti, occorre aggiungere
non appena essi saranno approvati. E’ questo l’effetto di maggiore rilievo determinato
dalla circolare n. 4/2021 del Ministero dell’Economia, Ragioneria Generale dello Stato,
“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del d.l. n. 80/2021
– Indicazioni attuative”. Il documento, anche se non contiene una espressa indicazione in
tale direzione, dà attuazione sostanziale alle modifiche apportate dal d.l. n. 152 all’articolo
1 del d.l. n. 80/2021. Esso accoglie, come ha subito dichiarato il presidente De Caro, le
richieste dell’Anci.
Sulla base di questa disposizione si determina la conseguenza che viene consentita la
assunzione in tempi rapidi di questo personale, visto che non sono necessarie ulteriori
autorizzazioni. In questa direzione vanno le previsioni dettate dall’articolo 1, comma 1, del
d.l. n. 80/2021, per come modificato dal d.l. n. 152/2021; questa disposizione stabilisce
che sono assoggettate al vincolo della preventiva verifica da parte dell’amministrazione
centrale titolare dell’intervento solo le spese di personale ulteriori rispetto alle assunzioni a
tempo determinato inserite nei quadri economici dei progetti. Questa scelta legislativa
viene confermata dalla circolare della RGS che introduce anche gli enti locali tra le
amministrazioni titolari di interventi del PNRR e che differenzia tali enti dalle
amministrazioni centrali, ma consente loro di utilizzare questo istituto.