Le risorse provenienti da etero finanziamenti vanno al di fuori del tetto del salario
accessorio. E’ questo il principio ribadito dalla deliberazione della sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 116/2022. Essa detta il seguente
principio: quota Il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione digitale finanziati nell’ambito del PNRR, in quanto finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2 del d.lgs n. 75/2017. Il trattamento accessorio in questione, peraltro, dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e dall’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti.
Viene richiamata la deliberazione della stessa sezione di controllo n. 111/2022 che ha
stabilito “la possibilità del superamento di tali limiti in presenza di una spesa neutra per gli
equilibri di bilancio dell’ente locale in quanto eterofinanziata”. Ed inoltre, leggiamo che “non osta a tale conclusione il fatto che l’etero finanziamento non riguarda l’intero
trattamento economico del personale, ma solamente gli oneri per il salario accessorio”. Di
conseguenza, “il trattamento accessorio eterofinanziato a valere sulle risorse del PNRR
per progetti di transizione digitale, pertanto, non rileva ai fini dei limiti fissati dall’articolo 23, comma 2, del legislativo 25 maggio 2017, n. 75”. Ed infine viene chiarito che “il trattamento accessorio in questione dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto
previsto, tra l’altro, dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e
dall'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, in tema di incentivi per
funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti”.