L’aumento dei fondi del personale dipendente e delle posizioni organizzative/elevate
qualificazioni fino allo 0,22% del monte salari 2018 decorre dal 2022, può essere reiterato
nel corso degli anni e, per la quota destinata al fondo delle posizioni organizzative può
essere destinato solamente al finanziamento della indennità di risultato e non anche della
indennità di posizione. Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel parere
Aran 1832.
Ricordiamo che questa possibilità è contenuta nell’articolo 79, comma 3, del CCNL
21.5.2018 e riprende le previsioni dettate dalla legge di bilancio 2022. Queste risorse
vanno in deroga al tetto del salario accessorio del 2016. Esse vanno ripartite tra i fondi
della contrattazione decentrata e delle posizioni organizzative in misura proporzionale alla
loro consistenza nell’anno 2021.
La prima indicazione è che questo aumento decorre dall’anno 2022 e, qualora l’ente
decida di utilizzarlo, va inserito nel fondo del 2023 anche per la quota relativa allo scorso
anno. Per espressa previsione contrattuale questo inserimento va fatto anche se si tratta
di risorse di parte variabile.
La seconda indicazione è costituita dalla possibilità di reiterazione nel corso degli anni,
ovviamente a condizione che vi sia una specifica disponibilità di bilancio.
La terza indicazione è che, essendo queste risorse destinate alla parte variabile, per la
quota inserita come incremento del fondo per le posizioni organizzative, possa essere
destinato solamente alla implementazione delle risorse destinate alla indennità di risultato.