Gli enti locali, prima dell’approvazione del bilancio preventivo, possono deliberare un piano
del fabbisogno provvisorio all’interno del PIAO provvisorio ed effettuare assunzioni di
personale a tempo determinato previste in tali documenti nel rispetto del principio di
prudenza nella gestione delle risorse finanziarie. Lo afferma la deliberazione della sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti della Sicilia n. 48/2023.
In premessa ci viene ricordato che “l’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, come novellato dall’articolo 3-ter del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80 ..detta una deroga alla previsione sanzionatoria, contemplante il divieto di assumere
personale a qualsiasi titolo, tesa a consentire agli enti locali inadempienti di procedere alle
assunzioni di personale a tempo determinato solamente per assolvere a specifiche finalità
.. pertanto non può che essere di stretta interpretazione.. non ne può derivare la possibilità
di effettuare assunzioni in qualsivoglia situazione di assenza di bilancio … per le
assunzioni in costanza di esercizio provvisorio .. occorre rispettare il comma 5 dell’art. 163
TUEL, che consente di poter procedere all'assunzione di spese correnti, come anche
quelle relative all’assunzione di personale, nel limite dei dodicesimi» (cfr., Sez. Contr.
Puglia, deliberazione n. 37/2020 nonché Sez. Contr. Campania, deliberazione n.
28/2020)”.
Nel merito leggiamo che “per le amministrazioni assoggettate al PIAO, i precedenti
adempimenti connessi al Piano triennale dei fabbisogni di personale vengono meno, in
quanto assorbiti dalla apposita sezione del PIAO”. Nelle more dell’approvazione del
bilancio e del PIAO non si può procedere al solo aggiornamento di quello dell’anno
precedente per la parte relativa alla programmazione del fabbisogno.
Occorre ricordare che “l’articolo 5, comma 1 ter, del d.lgs. n. 150/2009, ai sensi del quale
nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti
territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità
dell’azione amministrativa», non è stato abrogato, ma è rimasto in vigore”. Ed inoltre la
previsione per cui il PIAO va approvato entro i 30 giorni successivi all’adozione del bilancio
preventivo costituisce un elemento che non ostacola, bensì rafforza l’esigenza di
approntare soluzioni che consentano l’ordinato svolgimento dell’attività amministrativa,
nell’attesa della rituale adozione dei documenti in parola”. Non a caso viene ricordato che
in questi casi è stata suggerita anche l’adozione del PEG provvisorio: queste indicazioni si
possono applicare anche al PIAO.
Infine, “la programmazione triennale del fabbisogno di personale .. qualora espressa
all’interno di un Piano integrato adottato, in via provvisoria, prima dell’approvazione del
bilancio di previsione, dovrà naturalmente sottostare e risultare conforme (per le eventuali
assunzioni che si ritiene di effettuare in costanza di esercizio provvisorio) agli stanziamenti
del bilancio in corso di gestione e ai vincoli dettati per l’assunzione di impegni di spesa
durante tale fase di cui all’articolo 163 del d.lgs. n. 267/2000 e al paragrafo 8 dell’Allegato
4/2 al d.lgs. n. 118/2001”. L’ente dovrà inoltre “attenersi al principio di prudenza .. ed
operare costanti e rigorosi monitoraggi al fine di salvaguardare la permanenza degli
equilibri di bilanci”.