Vediamo le novità dettate dalla legge di conversione del d.l. n. 13/2023 per il personale
degli enti locali e delle regioni.
L’articolo 8 al comma 1 continua a consentire agli enti locali di assumere per l’attuazione
del PNRR e fino al 31.12.2026 dirigenti a tempo determinato ex articolo 110, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000 nel tetto del 50% dei posti in dotazione organica. Con il comma 1 bis
viene introdotta la possibilità di effettuare assunzioni di personale, sempre per l’attuazione
del PNRR mediante contratti di somministrazione. Il comma 2 continua a prevedere che le
collaborazioni instaurate con gli articoli 110 e 90 del d.lgs. n. 267/2000 non vadano
automaticamente risolte in caso di dichiarazione di dissesto o di condizioni strutturalmente
deficitarie.
Con il comma 3 continua ad essere consentito l’aumento delle risorse per il salario
accessorio di parte variabile fino al 5% della parte stabile del fondo 2016 agli enti che
nell’anno precedente erano in possesso di tutti questi requisiti: equilibrio di bilancio,
rispettavano i parametri dei debiti commerciali e l’indicatore di ritardo annuale dei
pagamenti, incidenza del salario accessorio ed incentivante sulla spesa del personale non
superiore all’8% ed approvazione entro i termini del conto consuntivo. Questa possibilità di
incremento è estesa al trattamento accessorio dei segretari comunali calcolando il tetto
sulla retribuzione di posizione e di quella di risultato.
Con il comma 4 viene confermato che la incentivazione alle funzioni tecniche è consentita
per i dirigenti fino a tutto l’anno 2026 ed in deroga al tetto del salario accessorio.
L’articolo 12 impegna la Funzione Pubblica alla adozione entro la fine del mese di giugno
di un decreto per dettare le modalità di accesso ed utilizzo, nonché di pubblicazione dei
bandi, del portale unico del reclutamento delle PA, Inpa. Viene ribadito che comunque per
gli enti locali la utilizzazione di questo portale è obbligatoria dal prossimo 1 giugno.