Sulla programmazione del fabbisogno occorre esperire la relazione sindacale della
informazione preventiva, senza che ad essa debba seguire l’eventuale confronto, a
richiesta dei soggetti sindacali o su iniziativa dello stesso ente. E’ quanto chiarisce il
parere Aran CFL 5660. Si deve pervenire a questa conclusione sulla base del dettato
dell’articolo 5 del CCNL 16.11.2022. Per cui, leggiamo nelle indicazioni dell’Aran, l’ente
non è obbligato a dare risposta positiva alla “pretesa della parte sindacali di attivazione del
confronto”. Di conseguenza, questa richiesta deve essere ritenuta “infondata”. Il parere
aggiunte che questa norma contrattuale è, peraltro, pienamente in linea con le previsioni
dettate dall’articolo 6, comma 4, del D.lgs n. 165/2001, che per l’appunto rimette alla
contrattazione collettiva nazionale la possibilità di prevedere la informazione preventiva,
senza confronto.
Viene aggiunto in conclusione che “relativamente alla materia degli andamenti
occupazionali, oggetto di confronto, non riguarda il Piano triennale dei fabbisogni di
personale (oggetto di sola informazione), ma l’analisi dei dati sul trend occupazionale”.