LA INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE ED IL FONDO
Le somme destinate alla incentivazione delle funzioni tecniche deve essere inserita nel
fondo per la contrattazione decentrata. E’ quanto chiarisce il parere della Ragioneria
Generale dello Stato protocollo 225928 del 12 settembre 2023.
In premessa, viene ricordato che la “diversa formulazione (nda rispetto alle previsioni
dettate dal d.lgs. n. 50/2016) disposta dal comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo
n. 36/2023, non appare dirimente ai fini della prospettata esclusione degli incentivi per le
funzioni tecniche dal fondo delle risorse decentrate”.
Leggiamo testualmente che “l’inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le
risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto: – dell’articolo 2, comma 3,
terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e nell’articolo 79, comma 2, lettera a) del
contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022 e dell’articolo 67, comma 3,
lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018,
che prevede, nell’alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate”
l’inserimento delle risorse previste da disposizioni di legge.
Da qui la seguente conclusione: “gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45,
comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione
integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate”.
Per completezza di informazione si deve ricordare che nella relazione illustrativa del d.lgs.
n. 36/2023 si legge testualmente che “il comma 3 dell’art. 45 stabilisce che gli incentivi per
funzioni tecniche “sono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza
nel fondo per l’incentivazione come previsto dal vigente articolo 113 del d.lgs. 50/2016,
attuando una notevole semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile”.
LE ASSUNZIONI DURANTE L’ESERCIZIO PROVVISORIO
Gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale, ivi comprese anche quelle a
tempo indeterminato, durante l’esercizio provvisorio. E’ quanto prevede l’articolo 21 bis,
comma 1, della legge di conversione del d.l. n. 104/2023 (“Disposizioni urgenti a tutela
degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”). La
disposizione è dettata nella forma della interpretazione autentica dell’articolo 163, comma
3, del d.lgs. n. 267/2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Viene così consentita l’assunzione di personale, sia a tempo determinato sia a tempo
indeterminato, durante l’esercizio provvisorio. Tali assunzioni devono essere contenute nel
piano del fabbisogno del personale ed essere finanziate dal bilancio di previsione
finanziario.