Il recupero delle somme disposto dai giudici contabili deve essere effettuato al lordo delle
ritenute fiscali e previdenziali: è questa una delle indicazioni contenute nella sentenza
della Corte dei Conti del Veneto n. 114/2023, sentenza che stabilisce la maturazione di
responsabilità per avere assunto come dirigente a tempo determinato dell’ufficio di staff un
dipendente a tempo indeterminato dello stesso comune.
Ci viene ricordato che, sulla base delle indicazioni delle Sezioni Riunite di questa Corte in
sede di nomofilachia (SS.RR. in sede giurisdizionale n. 24/2020) “in ipotesi di danno
erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di
pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica
Amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali
Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo”. Non si può, in
conclusione, dare corso ad una riduzione della sanzione, perché non è provata la “utilitas
ricevuta dall’ente.. la valutazione del giudice dell’accertamento di una utilitas per l’ente non
si pone nei termini civilistici della compensatio lucri cum damno, che presuppone un
conflitto fra interessi paritetici, ma secondo i principi propri del settore, poiché a differenza
dei rapporti fra privati, nei rapporti pubblicistici l’utilità gestoria deve essere valutata
secondo i parametri fissati dalla legge a tutela di preminenti interessi pubblici quali sono
apprezzati in primo luogo dallo stesso legislatore .. il danno erariale rappresenta la
proiezione contabile della lesione del patrimonio dell’Ente. Nel caso in cui tale lesione
consista in un esborso non dovuto, l’intera spesa sostenuta in modo indebito integra
danno per l’Ente. Detto altrimenti, è all’onere complessivamente sopportato
dall’Amministrazione che occorre avere riguardo per individuare l’effetto pregiudizievole
generato dalla condotta censurata. L’esborso, con ogni evidenza, comprende anche gli
importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi: questi ultimi concorrono, al pari delle altre causali, a gravare sul bilancio come componente negativa”.