A giudizio della sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazioni n. 19703/2023 il
contratto decentrato che preveda come requisito per le progressioni orizzontali la semplice
anzianità è da ritenere illegittimo e ne deve essere dichiarata la nullità in quanto si pone in
contrasto con le previsioni dettate dal CCNL.
In premessa, leggiamo che “appurata la natura negoziale dei contratti integrativi aziendali,
può ritenersi pacificamente applicabile ad essi il regime giuridico comune previsto dal
legislatore per tali atti e i conseguenti approdi giurisprudenziali”. Sulla scorta delle
indicazioni più recenti della giurisprudenza, sussiste “un potere/dovere in capo al giudice
di rilevare d’ufficio la nullità del contratto .. laddove, pur emergendo dagli atti di causa, non
sia stata dedotta dall’attore”. Ed ancora, il “principio della rilevabilità d’ufficio della nullità
ha la natura di principio generale, come tale connotato da una naturale forza espansiva..
In altri termini, le Sezioni Unite, con queste pronunce, hanno ritenuto che la domanda di
nullità negoziale, volta all’accertamento negativo della non validità del contratto, si
identifichi in ragione di tale petitum, consentendo ed anzi imponendo al giudice di
accertarne tutte le sue possibili (ed eventualmente diverse) cause”.
Nel merito della richiesta di annullamento di progressioni orizzontali effettuate nel
comparto sanità , viene rilevato che “vi è una norma della contrattazione nazionale, che
prevede dei parametri valutativi al sui rispetto sono tenuti i contratti collettivi aziendali nello stabilire i criteri della progressione economica orizzontale. La ratio è quella di individuare dei criteri di selezione in grado di fondare una progressione economica basata sulla reale professionalità dei dipendenti e sul loro concreto impegno, fugando il solo elemento formale dell’anzianità di servizio”.
Ed inoltre, l’orientamento “maggioritario di questa Suprema Corte ritiene che i contratti
integrativi non possono prevedere, a pena di nullità, clausole in contrasto con i vincoli
risultanti dai contratti nazionali (Cassazione 8 gennaio 2018, n. 2144); con riguardo ai
rapporti tra contrattazione collettiva di livello diverso, va ribadito l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui nel settore pubblico il contratto integrativo è abilitato a
disciplinare soltanto le materia delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti
e non può contenere, a pena di nullità, clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai
contratti nazionali”.