Gli enti locali, le regioni e tutte le amministrazioni pubbliche non statali possono
corrispondere un anticipo degli aumenti del trattamento economico fondamentale che
saranno riconosciuti con i rinnovi contrattuali del triennio 2022/2024. E’ quanto prevede
l’articolo 3 del d.l. n. 145/2023, “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore
degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Il testo è all’esame del
Senato in prima lettura e deve essere convertito in legge entro il 17 dicembre. Esso è
direttamente connesso alla manovra finanziaria 2024. La corresponsione di tali aumenti è
obbligatoria per le amministrazioni statali, a favore delle quali sono stanziati 2.000 milioni
di euro per l’anno 2023.
Questi compensi dovranno essere calcolati attraverso le seguenti modalità: si dispone
l’aumento nel mese di dicembre 2023 dell’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609,
secondo periodo, della legge n. 234/2021, “a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte
il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli”.
Occorre evidenziare subito che solamente il “personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato” è individuato come destinatario del beneficio: per cui tutti i dipendenti
assunti con contratto flessibile sono al di fuori dell’ambito di applicazione della
disposizione.