I compensi destinati agli avvocati dipendenti dell’ente a seguito di successi con integrale
compensazione delle spese vanno corrisposti nell’anno in cui la sentenza è stata emessa
e non possono essere erogati nell’anno successivo. In questa direzione vanno le
indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte
dei Conti dell’Emilia-Romagna n. 204/2023. Si fanno proprie le indicazioni già espresse
dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti n. 120/2021 della Puglia. Viene
data la seguente risposta testuale: “non è possibile da parte di un ente, in caso di
provvedimenti giudiziali con compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di
transazione dopo sentenza favorevole all’ente stesso, superare l’originaria massima
consistenza dello stanziamento di cui al c. 6 dell’art. 9 del D.L. n. 90/2014 per l’anno di
riferimento, per il tramite di una liquidazione al personale dipendente interessato
posticipata al periodo contabile successivo”.
Leggiamo che si deve ritenere che “nei casi di giudizi conclusi con la compensazione
integrale delle spese tra le parti, ai dipendenti facenti parte dell’Avvocatura di un Ente
locale vadano corrisposti i relativi compensi professionali in base alle norme regolamentari
o contrattuali vigenti, nei limiti dello stanziamento previsto, essendo pertanto non
consentito un surrettizio ed artificioso superamento di tali limiti, per il tramite di una
liquidazione posticipata ad un periodo temporale successivo”. Inoltre ci viene detto “che
un’eventuale liquidazione posticipata nel tempo violerebbe il citato principio contabile di cui
all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, par. 5.2… una liquidazione posticipata ad un
esercizio successivo rispetto al deposito della sentenza favorevole ovvero al passaggio in
giudicato della stessa sulla base del principio della competenza finanziaria, costituirebbe
un aggiramento della norma di cui al citato art. 9, c. 6 del D.L. n. 90/2014 che costituisce,
come hanno affermato le Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 51/2011
un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa introdotto dal legislatore”.