Le differenze tra le prove pratiche e quelle teoriche sono illustrate dalla sentenza della quarta sezione civile della Corte di Cassazione n. 5663/2024..

Leggiamo testualmente che “è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la prova pratica si contrappone a quella teorica, in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto; detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste (v. Cass. 22 luglio 2016, n. 15223; Cass. n. 23875/2022 e Cass. n. 22907/2022); si è in particolare evidenziato che la prova pratica deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa (v. Cass., n. 11906/2017). In altri termini la prova pratica non coincide necessariamente con la prova manuale e si contrappone a quella teorica perché è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto i comportamenti necessari in un determinato contesto; detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine fra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste (Cass. n. 22907 del 2022)”.