I proventi derivanti dalle sanzioni per le inosservanze del Codice della Strada destinati alla
previdenza complementare non rientrano nel tetto complessivo del salario accessorio. E’
quanto ci dice la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
della Puglia n. 22/2024.
In premessa ci viene ricordato che le risorse destinate alla previdenza complementare
“costituiscono, strutturalmente, contributi di natura previdenziale, come tali estranei alla
nozione di retribuzione imponibile agli effetti dell’assicurazione INPS”.
Ci viene detto che “la Sezione delle autonomie ha affermato che, mentre ai fini dell’obbligo
di riduzione della spesa di cui all’art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006 sono da
ricomprendere tutte le spese relative al personale (incluse quelle derivanti dalla
previdenza complementare), con riferimento al tetto retributivo di cui al d.l. n. 78/2010, è
decisivo stabilire se un emolumento abbia o meno funzione retributiva”. Ci viene ricordato
che le disposizioni oggi in vigore dettate in materia di tetto al salario accessorio
dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 si pongono in linea di sostanziale continuità
con quelle dettate dal prima ricordato d.l. n. 78/2010, con particolare riferimento all’articolo
9, comma 2 bis. La sezione delle autonomie della Corte dei Conti ha affermato il seguente
principio di diritto: “Le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la
polizia municipale debbono essere incluse nella spesa del personale oggetto di
contenimento ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
mentre vanno escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli
dipendenti di cui all’art. 9, commi 1 e 2 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". Queste indicazioni sono da considerare
come consolidate: “le Sezioni regionali di controllo di questa Corte hanno precisato che
non rientrano nel limite sopra citato quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e
che assolvono ad una funzione contributivo-previdenziale o assistenziale & quot; (Corte dei conti,
Sez. reg. contr. Piemonte, deliberazione n. 14/2024)”. Da qui la seguente conclusione:
“l’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al
codice della strada per misure di assistenza e previdenza per il personale di polizia
provinciale e municipale, ex art. 208, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 285/1992, non è
assoggettato al limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001,
attualmente contemplato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”.