Le scelte organizzative degli enti vanno adeguatamente motivate ed occorre acquisire la
deliberazione di indirizzo da parte del consiglio comunale. Sono questi i principi fissati
dalla sentenza della seconda sezione del Consiglio di Stato n. 2680/2024.
Leggiamo che “nella vicenda controversa, se valutata complessivamente, si rileva un
improprio e ripetuto esercizio di poteri non spettantigli da parte della Giunta che,
inizialmente ha provveduto a riorganizzare gli uffici comunali senza attendere l’indicazione
delle linee generali da parte del Consiglio e che successivamente, dopo aver ricevuto un
mandato alquanto generico (ne appare piuttosto come una ratifica) ha riconfermato
l’assetto organizzativo e le nomine deliberate” in precedenza dalla giunta comunale. Tale
scelta, “sia nella prima che nella seconda occasione” è sta effettuata “senza seguire criteri
predeterminati, soprattutto per quel che riguarda la nomina e la valutazione dei dirigenti
assegnati ai singoli settori”. Inoltre, queste scelte “evidenziano anche che i provvedimenti
impugnati non sono stati preceduti da un’adeguata istruttoria come dimostra il fatto che le
suddette nomine, intervenute in assenza di un’indagine strutturata in grado di supportare
le singole scelte, risultano scarsamente, se non addirittura apoditticamente motivate”;
argomento rafforzato da ulteriori scelte compiute dall’ente nella stessa scelta dei dirigenti.
Inoltre, ci viene detto che sono da considerare legittimi “sia la disposta riduzione delle
retribuzioni dei responsabili dei Settori che la riduzione dei settori da quattro a tre con la
soppressione del Settore Servizi amministrativi, istituzionali e per lo sviluppo economico,
scelta quest’ultima che, ad un giudizio estrinseco, si rivela immune dai vizi indicati in
gravame. Invece, il ricorso a personale esterno che, successivamente alla proposizione
del gravame, si è reso necessario per le precarie condizioni organizzative e finanziarie
dell’ente locale, non costituisce attività immediatamente lesiva della posizione giuridica
della parte appellante, rendendo inammissibile la relativa doglianza per carenza di
interesse”.