DOMANDA
Si può fissare la decorrenza allo 1 gennaio 2024 delle progressioni economiche contrattate nel corso dell’anno 2023 e prima dello 1 aprile applicazione delle previsioni dettate dal CCNL 21.5.2018?
RISPOSTA
Se il CCDI 2023 che ha previsto la effettuazione delle progressioni economiche con le regole di cui al CCNL 21.5.2018 è stato stipulato prima dello 1 aprile di tale anno, condizione di legittimità per queste progressioni, poiché la sottoscrizione dopo tale data impone l’applicazione delle regole dettate dal CCNL 16.11.2022, la decorrenza delle progressioni economiche deve avere, per espressa previsione contrattuale, una decorrenza non antecedente allo 1 gennaio 2023. La previsione di una decorrenza allo 1 gennaio 2024 è da ritenere come assolutamente illegittima, in quanto una decorrenza successiva alla data di entrata in vigore delle disposizioni del CCNL 16.11.2022 sulle progressioni orizzontali, cioè lo 1 aprile 2023, rende le stesse in contrasto con il dettato normativo.