DOMANDA

Nel complicato contesto normativo vigente, è consentito ad una amministrazione comunale sottoposta alle limitazioni di spesa del personale vigenti, e sottoposto alle sanzioni di cui all’art. 1, comma 462, lett. d), della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e succ. mod. (per mancato rispetto patto di stabilità interno), ed alle sanzioni di cui all’art. 41, comma 2, del Decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 89 (per mancato rispetto dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti nell’esercizio 2014), avviare e portare a termine nell’esercizio in corso 2015, una procedura di mobilità compensativa (interscambio) con un’amministrazione comunale sottoposta alle medesime limitazioni di spesa del personale, e che avendo rispettato patto di stabilità e tempi medi di pagamenti, non risulta sottoposta alle sanzioni su richiamate, tra due dipendenti di pari categoria ed inquadrati nel medesimo profilo professionale?. Tale quesito viene posto in considerazione della perfetta neutralità della procedura in termini finanziari, ed in considerazione di una migliore collocazione del personale del comparto visto che i dipendenti interessati alla predetta procedura oltre ad essere di pari profilo e categoria, risultano risiedere nel comune ove l’altro presta servizio. In caso affermativo potrebbe cortesemente fornirmi eventuali orientamenti utili?

RISPOSTA

Non vi sono orientamenti definiti in questa materia, anche a livello di sezioni di controllo della Corte dei Conti. A parere di alcuni prevale il divieto in quanto le norme non recano eccezioni ed in quanto hanno un carattere sanzionatorio. Altri pongono l’accento sulla neutralità di tali scambi. Vi è quindi un condizione di incertezza. Peraltro nel 2015 e 2016 occorre dare corso alle assunzioni del personale in eccedenza degli enti di area vasta, elemento ulteriore e decisivo per fare dare a mio avviso una risposta negativa.