La misura della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali è fissata in
modo differenziato, distinguendo gli enti in tre fasce ed al loro interno operando ulteriori
suddivisioni. Questa scelta modifica le regola attualmente in vigore della determinazione
direttamente da parte del contratto nazionale di una misura e della possibilità per gli enti di
operare una maggiorazione di norma fino al 50% ed in presenza delle condizioni dettate
dal contratto nazionale decentrato integrativo del 2003. Sulla base delle nuove regole nella
fascia A vengono dettate regole per gli enti metropolitani, per le province, per i comuni
capiluogo e per quelli con oltre 250.000 abitanti e per quelli con popolazione fino a
250.000 abitanti; nella fascia B per i comuni tra 10.000 e 65.000 abitanti e per quelli tra
3.000 e 10.000 abitanti ed in quella C per i comuni fino a 3.000 abitanti. Tra la soglia
minima e quella massima, gli enti decidono la misura concreta di questa componente
fondamentale del salario accessorio, dando corso alla informazione preventiva e
dell’eventuale confronto a livello di singolo ente. Gli enti devono utilizzare come criteri di
graduazione la complessità, l’assegnazione di funzioni e compiti ulteriori, le condizioni di
disagio. Viene prevista, il che ha una natura radicalmente innovativa, la possibilità che i
comuni capiluogo, le province e le città metropolitane possano incrementarne la misura
fino ad un massimo del 15%, a condizione di avere una struttura organizzativa complessa.
Tale incremento è consentito anche per i segretari che svolgono questo incarico nelle
unioni a condizione che la somma degli abitanti dei comuni che aderiscono ad essa
corrisponda a quella della fascia superiore dell’ente in cui il segretario svolge la sua
attività.