Il tetto massimo del 25% del fondo per i recuperi in caso di contrattazione difforme si
applica anche alle amministrazioni che hanno autonomamente verificato la consistenza
delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa. Lo ha chiarito la
deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Campania n.
180/2024.
Si osserva come l’accertamento effettuato da parte di un organo esterno, deputato al
controllo sull’osservanza dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione integrativa,
conferisca un maggior grado di certezza e attendibilità alla entità del superamento e in
ragione di ciò si spiega la previsione di tale accertamento. Tuttavia, il Collegio ritiene che
l’assenza di tale accertamento non osti ad una autonoma iniziativa dell’ente interessato,
che, in assenza di una pronuncia degli organi esterni individuati dall’art. 40, rilevi il
superamento dei vincoli in esame di propria iniziativa e in autonomia (anche previa
segnalazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 40-bis, co. 1,
del d. lgs. n. 165/2001). La circostanza che il superamento dei vincoli derivi da
un’autonoma iniziativa dell’Amministrazione – e non sia, invece, oggetto di accertamento
esterno da parte dei soggetti enucleati dall’art. 40, co. 3-quinquies, sesto periodo del d.
lgs. n. 165/2001 – non preclude, ad avviso del Collegio, l’accesso al meccanismo di
recupero previsto da tale disposizione, ivi inclusa la limitazione al 25 per cento dell’entità
del recupero stesso. Ciò in quanto, questa Sezione ritiene che sarebbe incongruo, oltre
che foriero di disparità di trattamento, precludere l’accesso a tale meccanismo in base a
circostanze che sfuggono al controllo dell’Ente e che non dipendono dalla sua volontà”. Di
conseguenza, “la disposizione di cui all’art. 40, comma 3 quinquies, del d. Lgs. n.
165/2001 – ivi incluso il settimo periodo, secondo cui “al fine di non pregiudicare l’ordinaria
prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del
recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa (…)”, si applica anche agli enti che hanno autonomamente verificato il
superamento dei vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di
legge, fermo restando che qualora gli organi esterni contemplati dalla suddetta norma
(Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, Dipartimento della Funzione Pubblica o
Ministero dell’Economia e delle Finanze) procedano, successivamente, ad accertare il
superamento dei suddetti vincoli finanziari in termini diversi da quelli stabiliti in via
autonoma dall’ente, quest’ultimo sia tenuto ad adeguarsi a tale accertamento, ricalibrando
l’operazione di recupero in ragione del pronunciamento dell’organo esterno”.