Le mansioni svolte possono essere considerate come superiori solo in caso di prevalenza
e di abitualità delle stesse. E’ quanto ci dice la sentenza della sezione lavoro della Corte di
Cassazione n. 25772/2024.
Leggiamo che “il giudizio trifasico, da esprimere in relazione all’ntero arco temporale di
preteso svolgimento delle mansioni superiori, deve essere effettuato avuto riguardo alla
contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa, ratione temporis vigente, e deve essere
condotto nel rispetto dei principi tutti che differenziano l’impiego pubblico contrattualizzato
rispetto al lavoro alle dipendenze dei datori di lavoro privati; in particolare, è stato
precisato che: a) il giudizio trifasico, che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti
nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione
delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il
risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella
seconda (cfr. fra le tante Cass. n. 25644/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata in
motivazione), nell’impiego pubblico contrattualizzato deve tener conto del principio
dell’equivalenza formale delle mansioni, che può essere definita dai contratti collettivi
anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti
esigibili”.
Il punto centrale della pronuncia è il seguente: “al fine di verificare se vi sia stato o meno,
in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l’operazione di sussunzione
nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo
accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di
abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e
temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate
responsabilità”.