Il tetto di spesa per le assunzioni non può essere superato, neppure in presenza di
esigenze straordinarie dell’ente. E’ quanto la chiarito la deliberazione della sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 178/2024.
Leggiamo che: “per legittimare un provvedimento di assunzione a tempo indeterminato,
non è sufficiente prospettare il medesimo, come dichiara il Comune istante, alla stregua di
misura di efficientamento gestionale (potenzialmente) in grado di incrementare le
entrate derivanti dal servizio al quale il nuovo dipendente verrebbe assegnato e rendere
così progressivamente possibile l’ottenimento di un rapporto spesa di personale/entrate
correnti conforme al valore-soglia di riferimento. Ed invero, i vincoli e gli obblighi imposti
dalla norma in questione, come specificati in base al relativo decreto ministeriale di
attuazione, hanno carattere immediatamente cogente, nel senso che devono osservati
puntualmente in tutti gli esercizi in cui si procede ad assunzioni e non solo in un’ottica
meramente programmatica”.
Di conseguenza, “il piano tenore letterale delle nuove disposizioni in questione non lascia
spazio all’ammissione di eccezioni in fase applicativa che non trovino riscontro in espresse
previsioni normative (com’è per esempio quella introdotta con l’art. 57, comma 3-septies,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126).
Diversamente, si creerebbe un conflitto con lo spirito delle nuove disposizioni che, se da
un lato introducono un regime flessibile nella determinazione delle facoltà di
assunzione del personale a tempo indeterminato, dall’altro istituiscono un rigoroso vincolo
tra la spesa per il personale e le entrate correnti”.