Costituisce una legittima fonte per la richiesta del risarcimento la condizione di stress
determinata dalla mancata assegnazione di mansioni ad un dipendente. E’ quanto ci dice
la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 22161/2024.
In premessa leggiamo che “il comportamento del datore di lavoro che lasci in condizione di
forzata inattività il dipendente, pur se non caratterizzato da uno specifico intento
persecutorio ed anche in mancanza di conseguenze sulla retribuzione, può determinare
un pregiudizio sulla vita professionale e personale dell’interessato, suscettibile di
risarcimento e di valutazione anche in via equitativa”. Dal che ne deriva che “l’articolo
2807 del codice civile è generale fonte di un obbligo in base al quale è compito del datore
di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche
quelli collegati allo stress lavoro-correlato.. In questa prospettiva di progressiva rilevanza
della dimensione organizzativa quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori si
alimenta l’obbligazione di sicurezza gravante sul datore di lavoro”.
Ci viene inoltre detto che “il giudice, allorquando non abbia le cognizioni tecnico-
scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in
esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus
peritorum deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte
oggettiva di prova, sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati
conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso
argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche. il giudice può anche disattendere le
risultanze della disposta c.t.u. percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di
valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all’assunta decisione,
specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni dell’ausiliare”.