Non si può superare la quota limitata prevista dal legislatore del 50% dei dipendenti che
hanno diritto a concorrere alle progressioni orizzontali attraverso l’arrotondamento alla
unità superiore tra le varie aree in cui sono inquadrati i dipendenti dell’ente. Possono
essere così riassunte le indicazioni contenute nel parere del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 001140/2025.
Ci viene in premessa ricordato che “la quota limitata non può che riferirsi ad una quota
non maggioritaria del personale interessato coerentemente pertanto alle finalità premiali
e selettive dell’istituto delle progressioni economiche, volute dal legislatore”.
Non si può fare propria la lettura per cui “l’approssimazione del decimale all’unità
superiore .. nel caso di una platea di potenziali beneficiari pari a n. 3 unità, porterebbe ad
ammettere, premessa la capienza delle risorse a disposizione, un totale di n. 2
progressioni economiche ossia, una quota maggioritaria del personale interessato (più
della metà), in maniera, quindi, non conforme né al dato letterale della norma né, per
quanto sopra detto, alle finalità con essa perseguite”. Quindi non si può dare corso ad
arrotondamenti delle progressioni economiche assegnate alle varie aree di
inquadramento in modo da raggiungere una quota superiore a quella minoritaria. Per
queste ragioni, si deve confermare “l’interpretazione già fornita del principio della cd.
quota limitata" e di conseguenza la illegittimità del suo superamento applicando
l’arrotondamento alla unità superiore nelle varie aree di inquadramento.