I dipendenti della amministrazioni pubbliche hanno diritto ad un trattamento economico
aggiuntivo per le attività svolte durante giornate festive, anche nel caso di riposo
compensativo. Lo dice la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n.
31711/2024.
Leggiamo in primo luogo che “il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche
nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni
caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva,
può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non
necessariamente economici, salva restando l’applicabilità della disciplina contrattuale
collettiva più favorevole; dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di
domenica, ha diritto, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno
diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid
pluris”. Si deve ritenere “provato il danno sulla base della presunzione della maggiore
penosità del lavoro domenicale, per massima d’esperienza sociale”.
Inoltre ci viene detto che “le ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell’accoglimento
della domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di incidenze delle
maggiorazioni sul TFR e sulle mensilità supplementari sono le stesse, ossia il carattere
non occasionale delle maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale, festivo; dal carattere
non occasionale di tali importi discende la loro computabilità ai fini del calcolo del TFR e
delle mensilità supplementari”.